La prima utilizzazione dell’amianto da parte dell’industria risale alla fine dell’800. Nell’edilizia l’amianto, inglobato nel cemento, è stato utilizzato per decenni nella produzione di lastre piane o ondulate destinate alle coperture industriali e civili.
Col trascorrere degli anni però la componente cementizia del manufatto si indebolisce a tal punto da rilasciare le fibre d’amianto. Infatti l’aggressione di funghi e muffe, i raggi UV, le piogge acide, l’inquinamento atmosferico sono le cause principali dell’indebolimento della coesione fibrosa, che è alla base dei vantaggi tecnologi ma anche del più dannoso fattore di rischio.
Il cemento-amianto degradato può rilasciare fibre potenzialmente inalabili, che diventano causa di gravi patologie dell’apparato respiratorio come l’asbestosi e la mesotelioma pleurico. La pericolosità consiste, infatti, nella sezione delle fibre, basti pensare che in un centimetro si possono affiancare 250 capelli umani, 1300 fibre di nylon o 335.000 fibre di amianto.
Per la salute dell’uomo e dell’ambiente lo Stato Italiano con la Legge n°257 del 27/03/92 ha regolamentato la cessazione dell’impiego e lo smaltimento controllato del cemento-amianto. Attraverso il Decreto Ministeriale del 20/08/1999 “Ampliamento delle normative e delle metodologie, per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, ...” lo Stato ha completato il suo iter burocratico, compreso quello presso gli Organismi Europei, definendo le tipologie e le modalità di intervento per la bonifica dei siti.
Che cosa fare?
L’allegato 2 “Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto” (D.M. del 20/08/1999) ha lo scopo di disciplinare i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti; i protocolli di applicazione; gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto (in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 06/09/1994). Nelle pagine seguenti riportiamo le tabelle inserite nell’allegato 2, che riassumono i criteri di valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto come riportato sull’art. 2