Bonifica del Cemento Amianto

La prima utilizzazione dell’amianto  da parte dell’industria risale alla  fine dell’800. Nell’edilizia l’amianto, inglobato nel cemento, è stato utilizzato per decenni  nella produzione di lastre piane o ondulate destinate alle coperture industriali e civili. 
Col trascorrere degli anni però  la componente cementizia del manufatto  si indebolisce a tal punto da rilasciare  le fibre d’amianto. Infatti l’aggressione di funghi e muffe,  i raggi UV, le piogge acide,  l’inquinamento atmosferico  sono le cause principali  dell’indebolimento della coesione fibrosa, che è alla base dei vantaggi tecnologi ma anche del più dannoso  fattore di rischio. 
Il cemento-amianto degradato  può rilasciare fibre potenzialmente  inalabili, che diventano causa  di gravi patologie dell’apparato  respiratorio come l’asbestosi  e la mesotelioma pleurico. La pericolosità consiste, infatti,  nella sezione delle fibre, basti pensare  che in un centimetro si possono affiancare 250 capelli umani, 1300 fibre di nylon  o 335.000 fibre di amianto. 
Per la salute dell’uomo  e dell’ambiente lo Stato Italiano  con la Legge n°257 del 27/03/92 ha regolamentato  la cessazione dell’impiego  e lo smaltimento controllato del cemento-amianto. Attraverso il Decreto Ministeriale  del 20/08/1999  “Ampliamento delle normative  e delle metodologie, per gli interventi  di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, ...”  lo Stato ha completato il suo iter burocratico, compreso quello presso  gli Organismi Europei,  definendo le tipologie e le modalità  di intervento per la bonifica dei siti. 

Che cosa fare? 

L’allegato 2 “Rivestimenti incapsulanti per la bonifica  di manufatti in cemento amianto”  (D.M. del 20/08/1999) ha lo scopo  di disciplinare i requisiti prestazionali  minimi dei rivestimenti incapsulanti;  i protocolli di applicazione;  gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi  di bonifica di manufatti in cemento amianto (in conformità a quanto previsto dall’art. 3  del D.M. 06/09/1994). Nelle pagine seguenti  riportiamo le tabelle inserite  nell’allegato 2,  che riassumono i criteri di valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto  come riportato sull’art. 2