Nel 1988 il Consiglio delle Comunità Europee ha emanato la Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione. Tale Direttiva prevede che i prodotti destinati ad essere impiegati nelle opere da costruzione possano essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. In tutti gli Stati Membri dell'UE vige la presunzione della conformità all'impiego per i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizati di soddisfare i requisiti essenziali precisati in appositi documenti interpretativi, qualora essi rechino la marcatura CE.
Per le membrane bituminose per l'impermeabilizzazione di coperture, la data in vigore della norma europea armonizzata di riferimento, ossia la Norma EN 13707:2004 pubblicata in data 09/06/2005 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stata fissata per il 1° settembre 2005. E' previsto, quindi, un periodo transitorio di coesistenza tra la norma armonizzata e le specifiche tecniche nazionali. La data di cessazione di tale periodo è stata fissata per 1° settembre 2006.
Ai sensi della legislazione comunitaria, sui prodotti da costruzione, il fabbricante è tenuto a garantire che i prodotti immessi, per la prima volta, sul mercato siano progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti prestazionali prescritti. A tal fine, il fabbricante è responsabile della dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti della specifica tecnica.
Tale dichiarazione, una volta ottenuto il certificato di conformità del Factory Production Control rilasciato da un Organismo Notificato, consente l'affissione della marcatura CE sul prodotto, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.